In alcuni casi, l’assegno divorzile non spetta all’ex coniuge, tra questi rientra il tradimento: vediamo cosa dice la legge italiana in merito.
La legge 898 del 1970 ha introdotto per la prima volta in Italia l’assegno divorzile, ossia lo strumento istituito per sostenere il coniuge economicamente più debole in seguito al divorzio. In sintesi si tratta di una somma di denaro che uno dei coniugi deve corrispondere periodicamente all’altro.
L’assegno divorzile, però, secondo quanto stabilito dalla legge, non è sempre dovuto: in alcuni determinati casi, difatti, il coniuge può anche non corrispondere la somma di denaro. Tra i casi in questione rientra anche il tradimento del coniuge, anche se non sempre in casi del genere l’assegno divorzile non spetta. Capiamo cosa dice la legge in merito.
Nel momento in cui una coppia affronta una profonda crisi può scegliere di divorziare. Bisogna distinguere tra separazione e divorzio: il primo caso rappresenta un periodo di transizione che interrompe gli obblighi coniugali tra i due coniugi che rimangono legalmente sposati, mentre il divorzio scioglie definitivamente il vincolo matrimoniale.
In alcuni casi, dopo il divorzio può essere riconosciuto l’assegno divorzile, ossia la somma di denaro che viene corrisposta al coniuge economicamente più debole dall’altro coniuge. Questo strumento consente al coniuge al quale viene riconosciuto di raggiugere un’autosufficienza economica per garantirli una vita dignitosa nel caso in cui vi siano delle situazioni oggettive che gli impediscano questa condizione.
L’assegno divorzile in alcune circostanze può non spettare ed è bene che la valutazione venga effettuata basandosi sulla situazione di ogni coppia. In generale, uno dei casi che può determinare il mancato riconoscimento dello strumento è il tradimento dell’ex coniuge che ha determinato la fine del matrimonio. Vi è, però, per la legge, un’eccezione, ossia quando il tradimento non costituisce la causa principale della crisi della coppia che ha deciso di divorziare.
Un altro caso è rappresentato dal nuovo matrimonio o da una convivenza stabile dell’ex coniuge che percepiva l’assegno divorzile. Lo strumento in questo caso non spetta più. Infine, anche quando l’ex coniuge ha un’entrata stabile rispetto a quella lavorativa, ad esempio un immobile che costituisce fonte di reddito, l’assegno divorzile non spetta.
Infine, sempre secondo la legge, può essere richiesta la revoca o la revisione dello strumento. Tra i casi che possono determinare la revoca o la revisione rientrano il miglioramento o il peggioramento delle condizioni economiche dell’ex coniuge o il rifiuto a trovare un lavoro.
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